CURIA DIOCESANA
ACIREALE
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NOTA SULLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
DURANTE L’EMERGENZA DA EPIDEMIA
Con lettera dell’8 aprile (n. 4) Mons. Vescovo, in ottemperanza a quanto attualmente prescritto dalle autorità governative, ha stabilito che «le celebrazioni dei matrimoni non sono vietate in sé, ma il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti».
A motivo delle tante richieste di chiarimento e per togliere dubbi ed equivoci, si comunica e si precisa che:
1. La Curia diocesana non ha annullato o rinviato d’ufficio le celebrazioni dei matrimoni già fissate in calendario nè alcun parroco o rettore ha il dovere o il diritto di farlo.
Pertanto non si deve in alcun modo riferire ai matrimoni il rinvio stabilito esclusivamente per le celebrazioni delle prime comunioni e delle cresime in calendario fino al 30 settembre.
2. I matrimoni previsti entro il 3 maggio vanno celebrati in osservanza del DPCM in vigore e concretamente secondo quanto stabilito dalla Nota del Ministero dell’Interno del 27 marzo: «… I matrimoni non sono vietati in sé, in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione di contagio virale. Ove dunque il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall’emanazione delle norme in materia di contenimento dell’attuale diffusione epidemica di Covid-19».
3. I matrimoni successivi al 3 maggio saranno celebrati secondo le modalità fissate dall’autorità ecclesiastica; esse rispetteranno pienamente le disposizioni delle autorità governative che saranno date a tempo debito.
È ragionevole ipotizzare che il DPCM che entrerà in vigore dopo il 3 maggio consenta di celebrare i matrimoni in condizioni migliori di quelle attuali ma ad oggi non è possibile dire con precisione come si potranno celebrare i matrimoni successivi al 3 maggio.
4. Data la situazione di oggettiva incertezza, molti nubendi protendono per rinviare il matrimonio. È loro diritto farlo. I parroci concordino con loro una data nuova o alternativa. In caso di rinvio si tenga conto che:
a) I documenti civili ed ecclesiastici necessari per l’istruttoria matrimoniale, così come l’esame dei fidanzati e le pubblicazioni canoniche hanno la validità di 180 giorni;
b) Se l’Ufficiale di stato civile ha già rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni, il matrimonio deve celebrarsi (e preferibilmente essere trascritto all’Ufficio anagrafe) entro 180 giorni dalla data di rilascio del suddetto certificato;
c) Se l’Ufficiale di stato civile ha già rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni, e la nuova data del matrimonio non rientra nell’arco dei 180 giorni successivi alla data di rilascio del certificato, andrà rifatto tutto il processetto matrimoniale e il parroco dovrà attendere la scadenza dei 180 giorni delle eseguite pubblicazioni prima di poter inoltrare alla Casa comunale la nuova domanda di pubblicazioni;
d) La vidimazione del competente Ufficio della Curia diocesana è necessaria per ogni pratica matrimoniale.
5. Nei casi particolari o difficili è bene confrontarsi con gli officiali dell’Ufficio matrimoni della Curia.
6. É quanto mai opportuno ripetere quanto detto da Mons. Vescovo nella succitata lettera dell’8 aprile: «Ribadiamo che qualunque decisione è condizionata dall’emergenza del virus, alla quale siamo attenti perché la nostra fede in Dio creatore richiede la custodia del bene della salute, e, in modo concomitante, dalle disposizioni delle autorità governative, alle quali per ragionevole prudenza ci atteniamo. Pertanto, le presenti e le successive disposizioni ecclesiastiche relative alle celebrazioni liturgiche o ad altra materia vanno considerate, e semmai rivisitate, alla luce di quanto accadrà nel nostro Paese nei prossimi mesi».
Acireale, 17 aprile 2020
Prot. n. 179/20 (CAN)
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